menu

(+39) 0809648596

info@consultradesrl.it

News Article

CONSULTRADE al fianco delle imprese per i nuovi investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES)

posted in News by

Il Bonus

 

Il bonus per gli investimenti, anche per acquisto di immobili strumentali, arriva fino a 100 milioni di euro. L’autorizzazione unica concentra tutti gli atti di assenso e nullaosta. Credito d’imposta fino a 100 milioni di euro, possibilità di inserire tra i beni ammissibili ad agevolazione anche gli immobili strumentali agli investimenti, utilizzo dello strumento dell’autorizzazione unica.

Queste sono le novità apportate dal decreto Semplificazioni in materia di agevolazioni per le Zone economiche speciali (Zes).

Il Dl 77/2021 rende più appetibili gli incentivi per le Zes ed aggiunge alcune novità sul tema delle aree interne e dell’Agenzia per la coesione territoriale.

L’incentivo a favore delle Zes esce rafforzato grazie al potenziamento dei poteri in capo al commissario straordinario.

Oltre al raddoppio del credito d’imposta ottenibile per gli investimenti, che passa da 50 milioni a 100 milioni di euro, la semplificazione normativa prevede che, fino al 31 dicembre 2026, il commissario potrà svolgere le funzioni di stazione appaltante ed operare con poteri straordinari. Viene anche introdotto, per le Zes, lo strumento dell’autorizzazione unica, come già previsto in materia di impianti ed infrastrutture energetiche.

L’autorizzazione unica,  consente di concentrare in un unico provvedimento tutti gli atti di autorizzazione, assenso e nullaosta comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire o all’attività da intraprendere o al progetto da approvare.

Il credito d’imposta viene inoltre esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L’agevolazione per degli investimenti nelle Zes, si fonda sull’impianto del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, è destinato alle imprese di tutte le dimensioni per gli investimenti effettuati a partire dalla data del Dpcm istitutivo della ZES.

L’Agenzia per la Coesione territoriale avrà un ruolo basilare nell’attuazione delle suddette misure. Svolgerà ruolo di supporto all’attività dei commissari e il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle Zes.

Oltre all’attività di coordinamento, l’Agenzia sarà anche di supporto ai singoli commissari al fine di garantire l’efficacia e l’operatività dell’azione commissariale, con oneri a carico del Programma operativo complementare al Programma nazionale governance e capacità istituzionale 2014-2020, per  17,6 milioni totali.

La governance della Strategia nazionale per le aree interne è velocizzata in vista dell’avvio del nuovo periodo di programmazione delle risorse europee e nazionali. Grazie al Dl Semplificazioni viene accellerato il processo di attuazione, eliminando il riferimento agli Accordi di programma quadro come strumento attuativo della Strategia. L’attuazione degli interventi sarà perseguita attraverso la cooperazione tra i livelli istituzionali interessati, con il coordinamento del ministro per il Sud che si avvarrà dell’Agenzia per la coesione territoriale, nelle forme e con le modalità definite con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

 

L’Agenzia per la coesione territoriale, in vista della nuova programmazione dei fondi europei avraà possibilità di esercitare il potere sostitutivo in caso di inadempienze o ritardi che determino rischi di definanziamento nell’utilizzo dei fondi strutturali. L’Agenzia potrà assumere le funzioni di soggetto attuatore, avvalendosi di una centrale di committenza ai fini dell’effettiva realizzazione degli interventi.

 

ZES:  Commissario straordinario, nuovi poteri in deroga

 

L’obiettivo del decreto Semplificazioni dedicate alle Zes (Dl 91/2017) è quello di rendere ancor più efficiente lo strumento. Infatti cambia la strategia di coordinamento; i nuovi commi 6-bis e 7-quater dell’articolo 4 della norma richiamata (si veda anche l’altro articolo in pagina) disegnano con maggiore attenzione la figura del commissario straordinario, nominato con Dpcm su proposta del ministro per il Sud, d’intesa con il presidente della Regione interessata e, inoltre, stabiliscono che sia l’Agenzia per la Coesione territoriale a supportare l’attività del commissario garantendo, sulla base degli orientamenti della Cabina di regia sulle Zes, il coordinamento dell’azione e la pianificazione degli interventi nelle Zes.

Il ruolo del commissario, nella visione governativa, risulta fondamentale, ergo, per alleggerire l’attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente alla infrastrutturazione delle Zes, questi può, con apposite ordinanze e su richiesta degli enti competenti, assumere le funzioni di stazione appaltante e operare addirittura in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici. Altrettanto fondamentale è il ruolo di coordinamento e strategia che il Commissario assumerà di concerto con le Regioni interessate.

Inoltre bisognerebbe attenzionare anche l’articolo 59 che, con lo scopo di ridimensionare il divario infrastrutturale tra le diverse aree geografiche, dispone che, con decreto da adottarsi entro il 30 novembre 2021, il ministero delle Infrastrutture effettui una ricognizione del numero e della classificazione funzionale delle strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche, nonché del numero e dell’estensione, con indicazione della relativa classificazione funzionale, delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie, portuali e aeroportuali.

 

ZES: procedure semplificate e agevolazioni fiscali come attrattiva per grandi investitori

 

Aumentano i fondi e le agevolazioni fiscali a favore dello sviluppo delle ZES.

Difatti sono previste, procedure semplificate, l’autorizzazione unica, il silenzio assenso, nonché una maggiore autonomia e nuovi poteri d’azione per i commissari straordinari. Il  decreto Semplificazioni ha l’obiettivo di rendere le ZES uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali. Nello specifico, l’obiettivo è realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, e i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo.

Nuove direttive per le Zone Economiche Speciali

Tre articoli, nello specifico, rivedono la disciplina delle ZES, introdotta dal decreto Mezzogiorno nel 2017, quella della Strategia Aree Interne (Snai) prevista dalla legge di Bilancio 2014, oltre a varare un fondo e una complessa procedura per la perequazione infrastrutturale. I primi due interventi sono finanziati nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) attraverso lo spostamento di una parte dello stanziamento inizialmente dedicato alle Aree Interne, (circa un miliardo e mezzo) in favore delle ZES.

Il D.L. n. 77/2021, entrato in vigore il 1° giugno, nel tentativo che le zone economiche speciali inizino a portare i frutti sperati, introduce nuovi rinforzi: procedure semplificate, autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso, conferenza di servizi e, soprattutto, si propone di garantire maggiore autonomia di manovra e più rapidità di azione ai commissari straordinari.

Il nuovo Esecutivo, stanziando ben oltre 600mln di euro nel PNRR, ha l’obiettivo di riformare e riordinare il sistema di gestione e controllo delle ZES. Il decreto legge prova a dare sprint, quindi, sul fronte dei progetti speciali per la coesione territoriale previsti nel Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR); le risorse per la coesione, infatti, passano dai 4,18 miliardi del precedente Piano Conte ai 4,41 miliardi di PNRR licenziato dal nuovo Esecutivo.

L’aumento di fondi, affiancato ad una rimodulazione degli stessi, permetterà di  incrementare, perfezionare e potenziare nel Piano anche le ZES prefigurando un intervento fondamentale nell’assetto geo-politico e geo-economico futuro del Mediterraneo generando ricchezza non solo il meridione, ma per l’intero Paese.

PNRR e ZES

La problematica di grande influenza, che ha frenato fino ad oggi lo sviluppo delle ZES, è stata la fragilità o assenza dei collegamenti infrastrutturali tra le zone interessate.

Su questo punto si sono concentrati i maggiori sforzi di spesa del Recovery fund. Nello specifico, si punta a realizzare collegamenti tra le aree industriali e i porti, gli aeroporti, i corridoi europei per ridurre i tempi e i costi di trasporto dalle ZES al cuore dell’Europa e il resto del mondo.

Tra le pagine del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, emerge chiaramente l’intenzione di riparare a questa debolezza: gli investimenti infrastrutturali previsti nel PNRR mirano (finalmente) allo sviluppo dei collegamenti delle aree ZES con la rete nazionale dei trasporti.

Nell’ambito dei Piani strategici di sviluppo delle ZES coinvolte (Campania, Calabria, Ionica Interregionale Puglia e Basilicata, Adriatica Interregionale in Puglia e Molise, Sicilia occidentale e orientale, Abruzzo e Sardegna) sono previste diverse progettualità infrastrutturali:

– collegamenti di “ultimo miglio” tra le aree industriali e la rete SNIT e TEN-T;

– urbanizzazioni primarie;

– reti di trasporto resilienti ed efficienti con interventi locali mirati a rafforzare il livello di sicurezza delle opere d’arte serventi.

Commissari: Ruolo, poteri e attività

Il provvedimento modifica in particolar maniera la governance, introducendo poteri reali ed estesi al commissario straordinario. L’art. 57 al comma 2 prevede, infatti, che il commissario venga “nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, d’intesa con il Presidente della Regione interessata”.

Successivamente sarà l’Agenzia per la Coesione Territoriale a supportare l’attività dei commissari garantendo sulla base della cabina di regia delle Zone Economiche Speciali “il coordinamento della loro azione nonché della pianificazione nazionale degli interventi nelle ZES, tramite proprio personale amministrativo e tecnico a ciò appositamente destinato, con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

L’Agenzia fornirà “supporto ai singoli Commissari, con personale tecnico e amministrativo in numero adeguato alle esigenze operative e dotato di idonee competenze, attraverso specifiche iniziative di rafforzamento amministrativo, al fine di garantire efficacia e operatività dell’azione commissariale”. Il comma 3 stabilisce, inoltre, il Commissario straordinario si avvarrà “delle strutture delle amministrazioni centrali o territoriali e di società controllate dallo Stato o dalle regioni.”

Le amministrazioni diventano, quindi, parte attiva attraverso una Conferenza coordinata dal Commissario stesso. I termini in cui si devono pronunciare sono stati dimezzati e diventano perentori, configurando la possibilità per il Commissario di agire anche in regime di silenzio-assenso.

Il comma 4 dell’art. 57 del decreto interviene in maniera decisa, pertanto, sui “poteri” dei commissari straordinari per l’attuazione ZES; fino al 31 dicembre 2026, a richiesta degli enti competenti, i commissari potranno assumere le funzioni di stazione appaltante e operare in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea. A questo scopo viene dotato di una struttura autonoma e una contabilità propria. Per l’esercizio delle sue funzioni il commissario straordinario può provvedere anche a mezzo di ordinanze. Si tratta di modifiche di vasta portata che hanno già suscitato perplessità in alcune regioni. A queste ultime, invero, d’imperio viene imposto di adeguare la propria programmazione finanziaria proprio alle esigenze delle ZES. In effetti, affinché le zone economiche speciali non restino solo “sulla carta” e diventino realmente uno strumento attrattivo per grandi investitori nazionali e internazionali, il percorso tracciato dal decreto Semplificazioni sembra imboccare la strada giusta.

Una consistente semplificazione ed un interlocutore unico, dotato di veri poteri, è la controparte indispensabile che grandi imprese di logistica, trasporti e manifatturiere internazionali attendevano per realizzare, in tempi rapidi, piani di sviluppo credibili e di lungo respiro.

Autorizzazione Unica

Nella nuova struttura il commissario ha dei veri poteri autoritari, che esercita sostituendo tutte le autorizzazioni con una autorizzazione unica. Il PNRR stabilisce dei “meccanismi in grado di garantire la cantierabilità degli interventi in tempi rapidi” e di modifiche delle norme per fare in modo che i commissari abbiano in mano “la titolarità del procedimento di autorizzazione unica” e che siano “l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investire sul territorio di riferimento”.

Il decreto legge approvato prevede all’art. 5 bis comma 2 che “i progetti inerenti alle attività economiche ovvero l’insediamento di attività industriali, produttive e logistiche all’interno delle ZES, non soggetti a segnalazione certificata di inizio attività, sono soggetti ad autorizzazione unica, nel rispetto delle normative vigenti in materia di valutazione di impatto ambientale”.

L’autorizzazione unica “costituisce variante agli strumenti urbanistici e di pianificazione territoriale, ad eccezione del piano paesaggistico regionale”.

L’autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di autorizzazione (assenso e nulla osta) previsti dalla vigente legislazione in relazione all’opera da eseguire, “al progetto da approvare o all’attività da intraprendere”, viene rilasciata dal Commissario straordinario della ZES a conclusione di specifica conferenza di servizi (art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241).

Il rilascio dell’autorizzazione unica, sostituisce “ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominati e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto”. Alla conferenza di servizi vengono invitate tutte le amministrazioni competenti, anche per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, demaniale, antincendio, della salute dei cittadini e preposte alla disciplina doganale.

Agevolazioni fiscali e infrastrutture

Per quanto concerne le agevolazioni fiscali delle ZES, un primo sforzo concreto è stato l’innalzamento del tetto del credito d’imposta per gli investimenti che, come prevede l’art. 57, viene aumentato da 50 a 100mln di euro ed è esteso all’acquisto di immobili strumentali agli investimenti, anche mediante contratti di locazione finanziaria.

L’aumento previsto è finanziato con 283mln a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Importante sottolineare, che il tax credit per gli investimenti nelle ZES è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 4.0.

Entrambe le normative, infatti, consentono il cumulo del beneficio con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi beni.

18 Giu, 21

about author

 

 

related posts

 

 

latest comments

There are 0 comment. on "CONSULTRADE al fianco delle imprese per i nuovi investimenti nelle Zone Economiche Speciali (ZES)"

 

post comment

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.